Art. 2.
(Percorsi formativi).

      1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente su tutto il territorio nazionale. Essi inoltre hanno diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella

 

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progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.